Statuto dell’associazione sportiva dilettantistica
FLY CLUB ALTO BRENTA 1977
Costituzione e scopi
Art.1. E’costituita una libera associazione ai sensi dell’art.36 codice civile, dell’art.90 L.289/02 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. n.36/21, denominata FLY CLUB ALTO BRENTA 1977 Associazione Sportiva Dilettantistica in breve FLY CLUB ALTO BRENTA 1977 .s.d., attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in via Cusinati n.2 36028 Rossano Veneto (VI) con C.F. 91034120245
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
Aderisce ad ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero dell’Interno, Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Rete Associativa del Terzo Settore, Ente riconosciuto dal Ministero della Solidarietà Sociale, Ministero della Cultura, Ente riconosciuto CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), Ente aderente al Forum Nazionale III Settore, Ente Associato ISCA (International Sport and Culture Association), Ente iscritto al Registro Ministero pari opportunità per la lotta alle discriminazioni, Ente iscritto al Registro Nazionale del Servizio Civile Volontariato, accettandone lo statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio.
Accetta di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, del CIP, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o delle discipline associate e/o dell’ente di promozione sportiva a cui vorrà affiliarsi.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell’ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell’ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell’ente di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.
L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e dell’ente di promozione sportiva. Si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
L’associazione intende conseguire il riconoscimento a fini sportivi e l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport.
Art. 2. Art. 2. L’associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica nelle discipline individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, alle discipline del CJ014 PESCA CON LA MOSCA, così come regolamentate dagli organismi affilianti, idonee a favorire l’espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le discipline, forme, metodologie e programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate ad opera delle rispettive federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione.
L’associazione promuove inoltre l’organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti e di ogni altra attività, idonea a promuovere l’attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo e ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie e di socializzazione o attraverso attività didattiche e/o formative per la promozione delle finalità istituzionali.
L’ampliamento delle discipline sportive è operato dal consiglio direttivo.
In particolare, ma non in via esaustiva, per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività:
- pratica sportiva, attività formativa o didattica: ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell’attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo; l’organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni; partecipazione di squadre di atleti e di atleti alle manifestazioni e competizioni indette dagli organismi affilianti nonché dagli organismi sportivi internazionali; stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi.
L’associazione può esercitare, attività diverseda quelle principali sportive dilettantistiche, aventi carattere secondario e strumentale, secondo criteri e limiti definiti in base alla legge vigente e a norma dell’art. 9 del D.Lgs. n.36/21, quando applicabile.
A titolo non esaustivo possono prevedersi:
- gestione di impianti e strutture sportive, la promozione, l’organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni, contributi promo pubblicitari per l’acquisto o l’utilizzo di attrezzature e impianti o per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche; gestione e sviluppo di attività di merchandising; gestione di posti di ristoro; cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti.
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino; pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l’attività e le finalità istituzionali dell’associazione;
- attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali, turismo sociale e ambientale, connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;
- attività culturali: attività di sensibilizzazione e studio come tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, escursioni sociali e ricreative, proiezione di film e documentari su tematiche connesse alle attività istituzionali.
- raccolta pubblica di fondi
L’associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione per il perseguimento dei fini associativi potrà esercitare anche attività commerciali in conformità alle leggi vigenti.
Art. 3. Sono compiti dell’associazione:
a) promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva, a tutti i livelli, quale strumento di miglioramento della qualita’ della vita e della salute, nonche’ quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale e di tutela dell’ambiente e della divulgazione del catch & release
b) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell’associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell’associazione.
Soci
Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell’associazione e che siano dotatidi un’irreprensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art.4.
L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione a socio, di conoscere e di accettare il presente statuto e di condividere le finalità associative impegnandosi a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni, nelle delibere dell’organo direttivo e dell’assemblea dei soci.
La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e al rilascio delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo e dà diritto al rilascio della tessera sociale, fatta salva la possibilità che il consiglio direttivo, alla prima riunione utile, non deliberi il diniego alla richiesta di associazione con provvedimento da comunicare all’interessato.
Contro tale decisione, l’interessato potrà presentare ricorso alla prima assemblea ordinaria dei soci.
Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minore di età. Il minore che abbia compiuto 14 anni di età deve esprimere il proprio consenso al tesseramento.
Diritti e doveri dei soci
Art.6. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall’associazione.I soci godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art.20. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.
Art. 7. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisce.
Il socio ha il diritto – dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l’immagine o il prestigio dell’associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell’associazione in ambito sportivo e in quello civile.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall’associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’associazione.
I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.
Art.8 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.
La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.
Decadenza dei soci
Art.9 I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell’associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.
Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato; i soci esclusi potranno ricorrere contro tale provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di esclusione per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.
La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.
Tesserati
Art. 10. Si intendono per tesserati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi dell’associazione, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all’oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento dell’Ente di Promozione Sportiva o della Federazione Sportiva Nazionale cui l’associazione è affiliata, tramite l’associazione stessa o per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche o ricreative affiliate alla medesima organizzazione nazionale.
L’ammissione dei tesserati avviene su domanda scritta degli interessati che dichiarino di possedere i requisiti richiesti per tale qualifica, di conoscere e accettare i regolamenti federali e degli organismi affilianti, il presente statuto e gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi sociali e sportivi.
Per i minorenni la domanda di tesseramento dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del tesserato minore di età, nonché dal minore stesso che abbia compiuti gli anni 14.
I tesserati hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali e degli organismi sportivi affilianti, di osservare un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso dei dirigenti, dei soci, dei collaboratori e degli altri tesserati e di corrispondere puntualmente le quote di tesseramento e di iscrizione e i contributi per la partecipazione alle attività nelle misura determinata dall’organo amministrativo.
Volontari
Art.11 L’associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente con finalità amatoriali. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, ai sensi dell’art.29 d.lgs.36/21 e s.m.i. . Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. I volontari sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli articoli 34 co.4 e 29 co.4 del D.Lgs. 36/21 e s.m.i..
Patrimonio – entrate – esercizio finanziario e rendiconto
Art. 11. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;
2) dalle quote associative, dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi, erogazioni o lasciti diversi, da eventuali entrate commerciali e di autofinanziamento;
3) dal fondo di riserva.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di socio e di tesserato è personale, non cedibile né trasferibile.
Art. 12. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile.
Art. 13. E’ fatto divieto di distribuire tra gli associati anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l’art.3 co.2 ultimo periodo e comma 2-bis del D. Lgs. 112/2017.
Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Organi sociali
Art.14 Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
Assemblea convocazione e funzionamento
Art. 15. L’assemblea è l’organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. E’ indetta dal direttivo e convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
L’ Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l’attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell’Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.
L’avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, applicazioni di messaggistica, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.
Art.16 Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell’assemblea. L’assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.
Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega, salvo quanto disposto dall’art.25 in caso di scioglimento.
Art.17
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Essa:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– elegge il Consiglio Direttivo;
-elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
– approva l’eventuale regolamento;
– approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell’art. 13 del presente statuto;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
– delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione.
Art. 18. L’assemblea straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;
– allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, sull’elezione del consiglio direttivo decaduto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.
Art. 19. L’Assemblea potrà tenersi anche in video conferenza, se ciò sarà precisato nell’avviso di convocazione e purché sia possibile identificare l’identità dell’associato che partecipa e che vota, ma qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l’assemblea si dovrà tenere in presenza. L’opposizione dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o PEC inviati all’associazione entro due giorni dal ricevimento della convocazione, o almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Con le stesse modalità di convocazione utilizzate per l’assemblea, si dovrà comunicare tempestivamente la diversa modalità dell’assemblea a seguito dell’opposizione alla video conferenza.
Consiglio Direttivo
Art.20. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a otto consiglieri, eletti fra i soci dall’assemblea ordinaria.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Art. 21. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.
In caso di morte, impedimento definitivo, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio dei candidati non eletti, secondo l’ordine delle votazioni, fino a un massimo di un terzo dei componenti e per una sola volta. Negli altri casi l’intero organo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall’assemblea straordinaria. Il consiglio decade anche se non viene approvato il rendiconto economico finanziario consuntivo da parte dell’assemblea.
In tutte le ipotesi di decadenza il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. In caso di decadenza del Presidente vi provvede il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano,
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 cinque anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o in sua assenza dal consigliere più anziano.
La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto affisso presso la sede dell’associazione o via mail o mediante applicazioni di messaggistica.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 23. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell’associazione in ogni suo aspetto e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all’assemblea degli associati e secondo gli indirizzi dell’assemblea stessa.
In particolare al consiglio direttivo dovrà:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
-redigere i rendiconti economici da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– indire l’assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno e le assemblee straordinarie nel rispetto dell’art. 18;
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
– approvare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale e provvedere alle nomine di responsabili in tema di sicurezza dei lavoratori e dei minori richieste dalla legge;
-formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’assemblea;
– esaminare le domande di ammissione e deliberare l’eventuale diniego ai sensi dell’art.5 co.3; deliberare l’esclusione dei soci secondo le previsioni dell’art.9 lettera c);
– favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 24. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza.
Scioglimento dell’associazione
Art. 25. La delibera di scioglimento dell’associazione deve essere adottata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Lo scioglimento opera ipso iure nel caso in cui venga meno la pluralità degli associati.
Art. 26. In caso di scioglimento l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 25 sulla devoluzione del patrimonio netto residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguente le stesse finalità e comunque per finalità sportive dilettantistiche sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 l.23/12/96 n.662 e in conformità delle leggi vigenti. E’ fatto divieto in ogni caso di distribuire anche in modo indiretto il patrimonio residuo tra gli associati.
L’assemblea degli associati o nel caso di scioglimento per mancanza della pluralità degli associati, il presidente uscente, o in subordine l’ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell’associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal comma1
Clausola compromissoria
Art.27. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi dell’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l’ordinamento dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione aderisce, o della federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.
In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell’ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l’associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.
Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall’ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l’associazione dovesse aderire.
Disposizioni finali
Art. 28. Per quanto non compreso nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata e della federazione cui dovesse aderire e in subordine le norme del codice civile.
Esente da bollo in modo assoluto art.27 – bis Allegato B d.p.r. 642/72